assistenza siae
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Con oltre 10 anni di attività alle spalle abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita delle problematiche relative alla SIAE. Siamo, quindi, in grado di seguire per Vostro conto la compilazione, la presentazione, il pagamento ed il ritiro dei contrassegni SIAE. Il nostro consiglio è quello di avviare preventivamente la pratica di richiesta dei contrassegni SIAE onde evitare ritardi nella resa del prodotto finito. Registrati per scaricare la modulistica. La modulistica è scaricabile dal sotto-menù Supporto-Assistenza SIAE-Modulistica.
Cenni sull'obbligatorietà di apporre i contrassegni SIAE sui supporti
La Legge sul diritto d'autore, n. 633 1941 , stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno. Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009). Che cos’è il contrassegno e qual è la sua funzione Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza. Com’è fatto e dove si può ottenere Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona presenta oggi queste caratteristiche:
Il contrassegno della SIAE è normalmente applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto. Costi L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001. Sanzioni Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941). La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941) e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941). Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41). Eccezioni In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31. Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno:
La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, contenenti programmi per elaboratore aventi carattere operativo tassativamente elencate nell’art. 5.3 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31:
Ai sensi dell’art. 7 DPCM 23 febbraio n.31: |
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