CD Plant Italia - Supporto

Con oltre 10 anni di attività alle spalle abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita delle problematiche relative alla SIAE.
Siamo, quindi, in grado di seguire per Vostro conto la compilazione, la presentazione, il pagamento ed il ritiro dei contrassegni SIAE.
Il nostro consiglio è quello di avviare preventivamente la pratica di richiesta dei contrassegni SIAE onde evitare ritardi nella resa del prodotto finito.
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Cenni sull'obbligatorietà di apporre i contrassegni SIAE sui supporti
La Legge sul diritto d'autore, n. 633 1941 , stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.
Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).
Che cos’è il contrassegno e qual è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
Com’è fatto e dove si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona presenta oggi queste caratteristiche:
- è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scansibile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
- il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
- contiene di norma molteplici informazioni che consentono di riconoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
Il contrassegno della SIAE è normalmente applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
Costi
L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001.
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).
La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941) e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).
Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).
Eccezioni
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.
La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno:
- può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o dell’importazione dei supporti (l’invio deve perciò essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE)
- autocertifica l’autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti
- deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l’indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.
La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, contenenti programmi per elaboratore aventi carattere operativo tassativamente elencate nell’art. 5.3 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31:
- accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
- distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
- distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
- distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
- destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Ai sensi dell’art. 7 DPCM 23 febbraio n.31:
non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro;
non soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai Disck Jokey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a fine di lucro;
non soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie che riproducano in tutto o in parte il contenuto delle opere (dizionari, eserciziari ecc.) purché non commerciabili autonomamente;
non soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i libri contenenti microchip sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell’opera.



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